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Se il prof. "sgarra" la sanzione la decide il preside
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Se il prof. "sgarra" la sanzione la decide il preside
Pronta la circolare sulle nuove norme in materia disciplinare
ROMA
Una nuova circolare fornisce le indicazioni per l’applicazione al personale scolastico delle nuove norme in materia disciplinare le quali prevedono che i provvedimenti da adottare nei confronti degli insegnanti che “sgarrano” vendono decisi dai presidi e non più gli organi collegiali.
Nella circolare predisposta da viale Trastevere si prevede innanzitutto la abrogazione della competenza degli organi collegiali per i procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti: a decidere sarà il dirigente dell’istituzione scolastica presso cui l’insegnante presta servizio. Le sanzioni vanno dall’avvertimento scritto alla sospensione dall’insegnamento fino a un massimo di 10 giorni con la perdita del trattamento economico ordinario. In caso si rendessero necessarie sanzioni più severe la questione passerebbe nelle mani dell’Ufficio scolastico regionale competente. Per i dirigenti scolastici l’esercizio del potere disciplinare spetta al direttore generale dell’ufficio scolastico regionale competente. Nella circolare si precisa tuttavia che il dirigente scolastico «deve in ogni caso assicurare che l’esercizio del potere disciplinare sia effettivamente rivolto alla repressione di condotte antidoverose dell’insegnante e non a sindacare, neppure indirettamente, l’autonomia della funzione docente».
Nel provvedimento si sottolinea pure che il licenziamento disciplinare è applicabile anche al personale scolastico per falsa attestazione della presenza in servizio, assenza priva di valida giustificazione, ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’amministrazione per motivate esigenze di servizio, falsità documentali, reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte, condanna penale definitiva. Nelle more della definizione dei limiti e delle modalità di applicazione del sistema di valutazione delle performance, continua invece ad applicarsi nei confronti del personale docente l’istituto della dispensa dal servizio per «incapacità o persistente insufficiente rendimento».
Una significativa innovazione riguarda, infine, i rapporti tra il procedimento disciplinare e quello penale: diversamente da quanto previsto prima, infatti, il procedimento disciplinare che abbia come oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. La sospensione è ammessa solo in casi eccezionali. La circolare dispone, infine, che il dirigente scolastico deve provvedere a pubblicare il codice disciplinare nel sito web della scuola.
lastampa.it
ROMA
Una nuova circolare fornisce le indicazioni per l’applicazione al personale scolastico delle nuove norme in materia disciplinare le quali prevedono che i provvedimenti da adottare nei confronti degli insegnanti che “sgarrano” vendono decisi dai presidi e non più gli organi collegiali.
Nella circolare predisposta da viale Trastevere si prevede innanzitutto la abrogazione della competenza degli organi collegiali per i procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti: a decidere sarà il dirigente dell’istituzione scolastica presso cui l’insegnante presta servizio. Le sanzioni vanno dall’avvertimento scritto alla sospensione dall’insegnamento fino a un massimo di 10 giorni con la perdita del trattamento economico ordinario. In caso si rendessero necessarie sanzioni più severe la questione passerebbe nelle mani dell’Ufficio scolastico regionale competente. Per i dirigenti scolastici l’esercizio del potere disciplinare spetta al direttore generale dell’ufficio scolastico regionale competente. Nella circolare si precisa tuttavia che il dirigente scolastico «deve in ogni caso assicurare che l’esercizio del potere disciplinare sia effettivamente rivolto alla repressione di condotte antidoverose dell’insegnante e non a sindacare, neppure indirettamente, l’autonomia della funzione docente».
Nel provvedimento si sottolinea pure che il licenziamento disciplinare è applicabile anche al personale scolastico per falsa attestazione della presenza in servizio, assenza priva di valida giustificazione, ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’amministrazione per motivate esigenze di servizio, falsità documentali, reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte, condanna penale definitiva. Nelle more della definizione dei limiti e delle modalità di applicazione del sistema di valutazione delle performance, continua invece ad applicarsi nei confronti del personale docente l’istituto della dispensa dal servizio per «incapacità o persistente insufficiente rendimento».
Una significativa innovazione riguarda, infine, i rapporti tra il procedimento disciplinare e quello penale: diversamente da quanto previsto prima, infatti, il procedimento disciplinare che abbia come oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. La sospensione è ammessa solo in casi eccezionali. La circolare dispone, infine, che il dirigente scolastico deve provvedere a pubblicare il codice disciplinare nel sito web della scuola.
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