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Valutazione del comportamento: anno 2008-2009. Esame di Stato e scrutini finali. Circolare 46 del 7 maggio 2009
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Valutazione del comportamento: anno 2008-2009. Esame di Stato e scrutini finali. Circolare 46 del 7 maggio 2009
Con la circolare 47 del 7 maggio 2009, il MIUR ha definitivamente chiarito che la valutazione del comportamento concorre alla determinazione della media dei voti ai fini sia dell’ammissione all’esame sia della definizione del credito scolastico.
Rimane in essere l’esclusione dall’esame finale di Stato degli studenti con un voto di comportamento inferiore a 6 decimi.
Per non ridurre la valutazione del comportamento alla sola presenza o assenza di elementi di disturbo è necessario individuare le “voci” relative al “comportamento” a cui fare riferimento nel costruire il giudizio.
Non è sufficiente limitarsi a capacità relazionale: sarebbe opportuno considerare alcune delle competenze trasversali o di cittadinanza indicate nel documento sull’obbligo di istruzione a 16 anni (lg.26/12/2006 n° 296 e DM 22 agosto 2007):
- Agire in modo autonomo e responsabile
- Sapere attuare strategie per imparare ad imparare
- Collaborare e partecipare
- Comunicare
Si tratta di competenze che raramente la scuola valuta, anche perché comportano un radicale cambiamento della didattica, ma che invece sono sempre più apprezzate e giudicate nel mondo del lavoro.
Attendiamo che anche il nostro collegio docenti ed il consiglio di istituto elaborino un ben definito documento di esame sulla valutazione del comportamento e i genitori non si trovino impreparati di fronte alle nuove valutazioni.
----------------------------------------------------------------------------------
Prot. AOODGOS/R.U./UN. 4777
Circolare n. 46 , 7 maggio 2009
Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
OGGETTO: Valutazione del comportamento ai fini dell’esame finale di Stato nella scuola secondaria di secondo grado (anno scolastico 2008/2009)
La fase degli scrutini conclusivi è uno dei momenti qualificanti dell’anno scolastico, poiché costituisce la naturale verifica collegiale degli esiti del processo di insegnamento-apprendimento.
In quanto tale la valutazione degli alunni non può non considerare con la dovuta attenzione i risultati effettivi, in termini di conoscenze e competenze, raggiunti dagli alunni. Al tempo stesso, la valutazione non può risolversi nel semplice calcolo matematico dei voti da essi conseguiti nelle singole discipline, poiché essa investe, come ben sanno dirigenti e docenti, anche una serie di variabili (da quelle personali, temporali e ambientali) che contribuiscono a definire il profilo del singolo alunno e il livello della sua preparazione.
In proposito, anche in relazione ai numerosi quesiti pervenuti dalle scuole e al fine di evitare interpretazioni non uniformi, si ribadisce che il voto di comportamento concorre alla valutazione complessiva dello studente (art. 2, comma 3, legge 30 ottobre 2008, n. 169).
Con riferimento all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, si conferma, pertanto, che il voto di comportamento, per l’anno scolastico corrente (art. 2, comma 1 dell’O.M. 8 aprile 2009, n.40), concorre alla determinazione della media dei voti ai fini sia dell’ammissione all’esame stesso sia della definizione del credito scolastico.
Rimane, ovviamente, l’esclusione dall’esame finale di Stato degli studenti con un voto di comportamento inferiore a 6 decimi.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Mario Giacomo Dutto
Rimane in essere l’esclusione dall’esame finale di Stato degli studenti con un voto di comportamento inferiore a 6 decimi.
Per non ridurre la valutazione del comportamento alla sola presenza o assenza di elementi di disturbo è necessario individuare le “voci” relative al “comportamento” a cui fare riferimento nel costruire il giudizio.
Non è sufficiente limitarsi a capacità relazionale: sarebbe opportuno considerare alcune delle competenze trasversali o di cittadinanza indicate nel documento sull’obbligo di istruzione a 16 anni (lg.26/12/2006 n° 296 e DM 22 agosto 2007):
- Agire in modo autonomo e responsabile
- Sapere attuare strategie per imparare ad imparare
- Collaborare e partecipare
- Comunicare
Si tratta di competenze che raramente la scuola valuta, anche perché comportano un radicale cambiamento della didattica, ma che invece sono sempre più apprezzate e giudicate nel mondo del lavoro.
Attendiamo che anche il nostro collegio docenti ed il consiglio di istituto elaborino un ben definito documento di esame sulla valutazione del comportamento e i genitori non si trovino impreparati di fronte alle nuove valutazioni.
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Prot. AOODGOS/R.U./UN. 4777
Circolare n. 46 , 7 maggio 2009
Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
OGGETTO: Valutazione del comportamento ai fini dell’esame finale di Stato nella scuola secondaria di secondo grado (anno scolastico 2008/2009)
La fase degli scrutini conclusivi è uno dei momenti qualificanti dell’anno scolastico, poiché costituisce la naturale verifica collegiale degli esiti del processo di insegnamento-apprendimento.
In quanto tale la valutazione degli alunni non può non considerare con la dovuta attenzione i risultati effettivi, in termini di conoscenze e competenze, raggiunti dagli alunni. Al tempo stesso, la valutazione non può risolversi nel semplice calcolo matematico dei voti da essi conseguiti nelle singole discipline, poiché essa investe, come ben sanno dirigenti e docenti, anche una serie di variabili (da quelle personali, temporali e ambientali) che contribuiscono a definire il profilo del singolo alunno e il livello della sua preparazione.
In proposito, anche in relazione ai numerosi quesiti pervenuti dalle scuole e al fine di evitare interpretazioni non uniformi, si ribadisce che il voto di comportamento concorre alla valutazione complessiva dello studente (art. 2, comma 3, legge 30 ottobre 2008, n. 169).
Con riferimento all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, si conferma, pertanto, che il voto di comportamento, per l’anno scolastico corrente (art. 2, comma 1 dell’O.M. 8 aprile 2009, n.40), concorre alla determinazione della media dei voti ai fini sia dell’ammissione all’esame stesso sia della definizione del credito scolastico.
Rimane, ovviamente, l’esclusione dall’esame finale di Stato degli studenti con un voto di comportamento inferiore a 6 decimi.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Mario Giacomo Dutto
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